Le radici degli alberi condominiali: ricerca, recisione e criteri di ripartizione delle spese

2020/7/29

Il codice civile, tra le cose comuni elencate nell’art. 1117, non menziona gli alberi e/o tutto ciò che più genericamente può essere definito come verde condominiale. Ciò non toglie, naturalmente, che gli stessi arbusti non possano non essere considerati tali.


In effetti è la stessa giurisprudenza ad aver chiarito in più occasioni che il succitato art. 1117 c.c. contiene un’elencazione meramente esemplificativa e non tassativa delle parti comuni che devono individuarsi in tutti quei beni la cui funzione è quella d’essere strumentali e funzionali al miglior godimento delle unità immobiliari di proprietà esclusiva.


E’ evidente che per il caso del summenzionato verde condominiale la funzione è precipuamente di abbellimento degli spazi comuni e non tanto quella di diretto asservimento alla porzione di piano in proprietà individuale.


Quanto alla manutenzione di questo bene comune bisogna distinguere, come per ogni altro genere d’intervento, tra opere ordinarie, straordinarie e straordinarie urgenti che giustifichino l’impegno di spesa assunto autonomamente dall’amministratore.


Un dato pare certo: la decisione sull’eliminazione degli alberi presenti (salvo il caso di pericolo d’imminente caduta che giustifica un intervento rapido e su iniziativa dell’amministratore o anche di un solo condomino) deve essere adottata con il consenso di tutti i comproprietari.


In tal senso s’è affermato che “ l’abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un’innovazione vietata ai sensi dell’art. 1121 c.c. e, in quanto tale, richiede l’unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio; né può ritenersi che la delibera di approvazione, a maggioranza, della spesa relativa all’abbattimento, possa costituire valida ratifica dell’opera fatta eseguire di propria iniziativa dall’amministratore” (Corte d’Appello di Roma, 6 febbraio 2008 n. 478).


Quanto agli interventi ordinari (si pensi alla potatura stagionale, o alla semplice manutenzione per evitare che l’arbusto venga attaccato da parassiti e/o malattie) non v’è dubbi che gli stessi possano essere ordinati dall’amministratore anche senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea trattandosi di questione afferente la conservazione delle cose comuni e come tale rientrante certamente nei suo generale potere di gestione delle parti comuni.


Il costo della manutenzione ordinaria, comunque ordinata, deve essere posto a carico di tutti i condomini, che devono partecipare alla spesa in ragione dei millesimi di proprietà, salvo diverso accordo intercorrente tra tutti i comproprietari.


Tale accordo, evidentemente, può essere contenuto anche in un regolamento condominiale contrattuale. Stesso discorso per le spese straordinarie urgenti e non.


Nel primo caso tuttavia, sta all’amministratore, nel caso di contestazioni, dimostrare il carattere necessario ed indifferibile degli interventi predisposti per vedersi riconosciuto il diritto alle eventuali anticipazioni o comunque la legittimità del provvedimento assunto.


In questo contesto s’inserisce quell’operazione, spesso necessaria ad evitare danni o il loro ulteriore aggravamento, volta alla ricerca ed eliminazione delle radici che sviluppandosi creano danno alle strutture murarie. Trattandosi d’intervento a chiaro carattere conservativo dell’edificio i costi dello stesso dovranno essere ripartiti tra i condomini sulla base dei rispettivi millesimi di proprietà.

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