Se non ricorrono i presupposti di innovazione non devi ritenersi illegittima la delibera assembleare con cui si decide la trasformazione dell'area verde in un parcheggio in cemento

2020/7/30

Con atto di citazione notificato il 5 ottobre 2004 il sig. ***** conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il Condominio “Lanciano ****” chiedendo venisse accertato che le opere, di cui al punto 3), n. 3, del verbale di assemblea straordinaria in data 1 dicembre 2003 (“realizzazione di parcheggi aggiuntivi ai due già esistenti sul lato ovest” del terreno adibito a campo da tennis, “previo taglio rete”), in quanto tali da comportare la modifica della destinazione “a verde” di uno spazio condominiale, costituivano un'innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120, comma 2, c.c.; e conseguentemente chiedendo l'annullamento della relativa delibera assembleare, perché non adottata con il voto favorevole dell'unanimità dei condòmini, con l'ulteriore conseguenza della condanna del convenuto alla rimessione in pristino dell'area oggetto dell'intervento modificativo.


Si costituiva il Condominio chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione di delibera e, nel merito, avuto riguardo alla limitatezza dell'intervento, il rigetto delle domande.


Con sentenza n. 12702/2006, depositata il 21 novembre 2006, il Tribunale respingeva le domande, condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite: rilevava che il campo da tennis era stato realizzato dall'attore per uso proprio, e altresì in violazione della destinazione urbanistica, su un'area che si era in seguito giudizialmente accertato essere di proprietà condominiale; che il Condominio, una volta ottenuto il riconoscimento del proprio diritto, ne aveva sollecitato l'eliminazione; osservava poi che l'innovazione, di cui all'art. 1120, comma 2, c.c., è integrata solo dalle modifiche che rendono impossibile e comunque pregiudicano in modo apprezzabile la funzione originaria delle parti comuni; che, inoltre, la destinazione dell'area non poteva essere ritenuta quella attuale di campo da tennis o area “verde”, tale destinazione non essendo stata determinata dalla volontà comune dei partecipanti alla comunione, ma costituendo il frutto di una decisione assunta unilateralmente dall'attore e dal medesimo imposta nel proprio esclusivo interesse.


Avverso detta sentenza, notificatagli il 30 marzo 2007, proponeva appello l'attore, con atto di citazione notificato il 27 aprile successivo, deducendo l'erronea valutazione dei fatti emersi in causa, e di conseguenza l'erroneità della motivazione della sentenza, e concludendo per l'accoglimento delle domande (di accertamento della sussistenza di una innovazione vietata e di annullamento della delibera assembleare 1° dicembre 2003) già proposte in primo grado, con rifusione delle spese di entrambi i gradi e condanna del Condominio alla restituzione di quanto allo stesso versato in esecuzione della sentenza impugnata, previa ammissione dei capitoli di prova per testi articolati nell'atto introduttivo e nella successiva memoria ex art. 184 c.p.c. in data 10 novembre 2005.


Si costituiva il Condominio contestando la fondatezza del gravame e chiedendo la conferma della sentenza di prima grado.

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